È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 22/L alla GAZZETTA UFFICIALE del 5-5-2017 il DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” di cui alleghiamo il TESTO.
Si sinterizzano alcune delle novità di maggior interesse con riferimento all’articolato del D. Lgs 50/2016 coordinato con il correttivo:
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Il ricorso al cosiddetto “Decreto Parametri” diventa obbligatorio (art.24 comma 8 Dlgs 50/2016).
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Il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti al finanziamento dell’opera (art. 24 comma 8 bis).
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L’espresso riferimento a riportare, nella convenzione da stipulare con il/i professionista/i incaricato/i, le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. (art. 24 comma 8 bis).
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Il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di “forme di sponsorizzazione o di rimborso” in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti (art. 24 comma 8 ter).
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La possibilità, ai soli fini della programmazione triennale, di elaborare il progetto di fattibilità in due fasi (art. 23 Dlgs 50/2016).
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I capitolati e il computo metrico estimativo , richiamati nel bando o nell’invito, diventano parte integrante del contratto (art. 32 comma 14 bis).
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Viene recuperata la possibilità di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo (appalto integrato) limitatamente agli interventi ad alto contenuto tecnologico od innovativo (art. 59 comma 1 bis e 1 ter).
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Viene introdotta la previsione che la stazione appaltante debba prevedere un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% nell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 10 bis).
Il Decreto correttivo entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato: dlgs_19_04_2017_56.pdf