ORDINE

COS’E’ L’ORDINE

L’Ordine è un ente pubblico non economico posto a tutela della collettività e di terzi facente capo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Vista la Legge 24 giugno 1923, n.1395 PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI Art. 2 – E’ istituito l’Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell’Albo in ogni provincia. Per ciascun iscritto nell’albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione.

L’Ingegnere abilitato con il percorso universitario di 3 o 5 anni per poter esercitare la pro fessione deve obbligatoriamente iscriversi all’albo.
L’ingegnere triennale ottiene il titolo di ingegnere iunior più il settore di abilitazione, civile ed ambientale, industriale o dell’informazione.
L’ingegnere quinquennale ottiene il titolo di ingegnere più il settore di abilitazione, civile ed ambientale, industriale o dell’informazione (singolo settore per nuovo ordinamento o i tre settori per il vecchio ordinamento).

Gli iscritti sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico che regola il comportamento da tenere nei confronti dei colleghi e dei committenti.

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e sono attive le seguenti modalità di pagamento:

  • PagoPA

Normativa di riferimento
L’Ordine professionale è un ente pubblico non economico avente la finalità pubblicistica di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti. L’Ordine professionale è regolamentato dai seguenti provvedimenti:

  • Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti”
  • R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, recante “Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”
  • Legge 25 aprile 1938 n.897, recante “Norme sulla obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”
  • DL Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382, recante “Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali”
  • DL Presidenziale 21 giugno 1946 N.6, recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”
  • DM 1 ottobre 1948, recante “Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”
  • DPR 5 giugno 2001 n.328, recante “Modifica ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”
  • DL 8 luglio 2005 n.169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”
  • DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

L’Ordine professionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Compiti istituzionali dell’Ordine professionale 
Compiti istituzionalmente attribuiti dalla normativa di riferimento all’Ordine sono:

  • La Formazione, revisione e pubblicazione dell’Albo dei professionisti iscritti
  • La tutela del titolo e dell’esercizio professionale
  • La definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti (tassa d’iscrizione) per il funzionamento dell’Ordine e del CNI
  • L’amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale
  • L’organizzazione aggiornamento professionale continuo del professionista
  • L’elaborazione di pareri, che fossero richiesi dalla Pubbliche amministrazioni, su argomenti attinenti la professione

 La funzione disciplinare è attribuita al Consiglio di Disciplina istituito presso l’Ordine.

Altre competenze dell’Ordine
L’’Ordine, oltre ai compiti istituzionali sopra attributi, costituisce il riferimento sia dell’industria di riferimento locale sia delle istituzioni, sia del pubblico. Ciò si traduce nell’assunzione, per prassi consolidata, di ulteriori competenze quali:

  • servizio di costante informazione agli iscritti;
  • istituzione di Commissioni tematiche per settori di particolare interesse;
  • designazione delle candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.

Organi istituzionali dell’Ordine
L’Ordine di Brescia, alla data del 26 ottobre 2016, annovera 4322 iscritti. Gli iscritti eleggono il Consiglio dell’Ordine costituito da 15 Consiglieri, al cui interno vengono eletti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Viene anche nominato il Vice Presidente. La legale rappresentanza dell’Ordine pertiene al Presidente.

Gestione dell’Ordine professionale – condivisione con gli iscritti
La gestione dell’Ordine professionale viene condivisa con gli iscritti attraverso l’Assemblea degli iscritti che è preposta principalmente all’approvazione del bilancio; presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia sono organizzate 2 assemblee degli iscritti per anno, una durante il mese di giugno e l’altra nel mese di dicembre.

Commissioni consultive
Il Consiglio dell’Ordine è affiancato da Commissioni consultive costituite secondo specifiche competenze. Compito delle Commissioni è fornire supporto al Consiglio su particolari tematiche, fare da referenti con i professionisti iscritti che svolgono le stesse attività professionali, promuovere forum su temi d’interesse per la categoria. Presso l’Ordine sono istituite n. 28 Commissioni.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.), disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005, è l’organismo di rappresentanza istituzionale sul piano nazionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.
Il Consiglio, per specifica disposizione legislativa, è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia ed ha sede in Roma.

Esso è composto da quindici Consiglieri, l’insediamento dei quali è ratificato da decreto del Ministero della Giustizia in base all’esito di regolare elezione da parte di tutti i Consigli pro vinciali dell’Ordine. Il mandato è quinquennale ed il Consiglio in carica esercita le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del nuovo Consiglio ele tto.
Inoltre, allo scopo di contribuire alla valorizzazione della professione dell’ingegnere così come configmurata dall’Ordinamento Professionale, il C.N.I. ha deciso nel 1999 di attivare un proprio Centro Studi www.centrostudicni.it

Il Consiglio Nazionale Ingegneri mette a disposizione degli iscritti il portale informativo www.tuttoingegnere.it dove ci si può registrare ed accedere ai numerosi servizi: gare, normativa, formazione, lavoro, notizie