AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Cos’è il  Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli  ingegneri e quando è entrato in vigore ? Il Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri ,  pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del  15/07/2013, disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti  all’Albo degli  Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza  professionale, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137 ( Regolamento di  riforma degli ordinamenti professionali ).  Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (d’ora in poi C.N.I.), con Circo lare n. 302 del  13/12/2013, ha inviato ai Consigli degli Ordini provinciali le Linee di indirizzo per  l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento professionale , approvate in data  13/12/2013, a seguito del parere espresso dall’Assemblea dei Presidenti del 23/11/2013.  L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 01/01/2014.

Chi è interessato dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale?
 
L’obbligo di aggiornamento professionale interessa il “professionista”, così come definito
all’art. 1, comma 1, lett. b} del DPR 7/08/2012 n.137.
Quali sono i requisiti relativi all’obbligo formativo ai fini dell ’esercizio della professione?
Per esercitare la professione di ingegnere , l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 C. F. P. (Credito Formativo Professionale). I C. F. P. sono conseguiti:

  • con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
  • con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell’iscritto. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di C. F. P. cumulabili è di 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 C. F. P. dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero C. F. P. , non vengono attuate ulteriori detrazioni.