COMPENSI PROFESSIONALI

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMPENSI E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

(testo base Approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta dell’8/7/15)

Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia in data 9-3-2016

Art. 1 – Premesse e competenza generale del Consiglio dell’Ordine

Premesso che:

ai Consigli degli Ordini provinciali competono la tutela e la diffusione dei principi di etica professionale e di garanzia della qualità dei servizi forniti alla collettività dai propri iscritti;

come è noto, la qualità di un’opera d’ingegneria, sia essa resa a Committente pubblico o privato, dipende anche e soprattutto dalla qualità e dalla completezza delle prestazioni professionali a vario titolo richieste ai professionisti incaricati;

in conformità con il disposto dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 9 D.L. 1/2012, prima dell’avvio dell’incarico o di sue eventuali integrazioni e/o varianti in corso d’opera, il professionista deve rendere preliminarmente edotto il Committente, preferibilmente attraverso la sottoscrizione di un disciplinare di incarico, del grado di complessità della prestazione e del relativo corrispettivo commisurato al livello del servizio tecnico-intellettuale prestato, adeguato all’importanza, alla complessità dell’opera e al decoro della professione, e che garantisca il superiore interesse generale della qualità della prestazione professionale resa, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso;

tutto ciò premesso, la presente procedura (di seguito “Procedura”) è applicabile alla formulazione e al rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Ingegneri, che forma oggetto di competenza esclusiva dei Consigli degli Ordini, ai sensi dell’art. 5 n. 3 della L. 1395 del 24/6/1923.

Art. 2 – Termini e definizioni

Committente: qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l’opera e le prestazioni professionali ad essa connesse vengano realizzate.
Corrispettivo: somma del compenso per le prestazioni professionali e delle relative spese.
CP o Commissione: Commissione Compensi Professionali.
Ordine o Consiglio dell’Ordine o Consiglio: Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.
Responsabile del Procedimento: Delegato dal Consiglio dell’Ordine allo svolgimento dell’istruttoria
PGingresso: Protocollo generale dell’Ordine in ingresso.
Professionista o Ingegnere: ingegnere abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo del proprio Ordine di appartenenza.
Richiedente: soggetto che presenti domanda di parere di congruità ai sensi della presente Procedura.

Art. 3 – Competenza territoriale dell’Ordine

La presente Procedura si applica al rilascio di parere di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Ingegneri in presenza di domanda presentata ai sensi del successivo art. 9:

da un professionista iscritto all’Ordine della Provincia di Brescia anche per prestazioni eseguite fuori dalla Provincia;

da un professionista iscritto ad altri Ordini provinciali per prestazioni svolte nella Provincia di Brescia, presentando nulla-osta dell’Ordine di appartenenza;

dal Committente, presso l’Ordine di appartenenza del Professionista.

Per le prestazioni professionali eseguite da soggetti quali associazioni o società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili, la domanda di rilascio del parere di congruità può essere presentata dal Professionista che, avendo sottoscritto gli atti, ne ha assunto la responsabilità personale secondo la normativa vigente, ovvero dal Direttore Tecnico della società, purché le prestazioni siano state svolte da un ingegnere iscritto all’Ordine.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, il rilascio del parere di congruità può essere richiesto da uno dei componenti del gruppo

per la quota-parte del corrispettivo relativo alle prestazioni da lui eseguite, previa dimostrazione di avvenuta comunicazione agli altri componenti del raggruppamento;

per l’intera prestazione, purché in questo caso la richiesta sia sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso, che dichiarano di non aver presentato richiesta di parere presso il proprio Ordine.

Su richiesta dell’Ingegnere proprio iscritto, per le prestazioni professionali dallo stesso svolte fuori Provincia, l’Ordine rilascia, in assenza di motivi ostativi ai sensi della presente procedura, nulla-osta per l’emissione del parere di congruità da parte dell’Ordine della provincia in cui le prestazioni siano state eseguite.

Art. 4 – Commissione Compensi Professionali

Nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1, il Consiglio dell’Ordine si avvale di un’apposita Commissione consultiva, denominata “Commissione Compensi Professionali”.
Il Consiglio dell’Ordine può consultare la CP anche in merito a problemi di interpretazione e di applicazione della normativa applicabile alla determinazione e al calcolo dei corrispettivi per le prestazioni professionali.

Art. 5 – Composizione della Commissione Compensi Professionali

La CP è organismo ausiliario del Consiglio dell’Ordine ed è composta da 11 componenti nominati dal Consiglio dell’Ordine con criteri stabiliti dal medesimo.
I componenti della CP sono scelti fra i Professionisti iscritti all’Ordine sulla base delle proprie specifiche competenze, al fine di garantire alla CP un grado di competenza adeguato allo svolgimento delle proprie funzioni.
Ove, in casi particolari, fossero necessarie professionalità non ricomprese tra quelle in possesso dei componenti della CP, questa può avvalersi di altri professionisti iscritti all’Ordine in qualità di consulenti esterni, previa autorizzazione da parte del Presidente dell’Ordine.
Inoltre, il Consiglio può decidere di affiancare alla CP uno o più giovani professionisti in qualità di uditori.
Il Consiglio nomina:

Il Presidente della CP: presiede le sedute della CP, salvo eventuale delega ad altro membro della Commissione; provvede alla convalida definitiva della proposta di parere; provvede, altresì, a proporre il calendario annuale delle sedute della CP; distribuisce le richieste di parere di congruità ai Relatori; interagisce con il Responsabile del Procedimento (se persona diversa) e con la Segreteria dell’Ordine; trasmette alla Commissione gli indirizzi e le decisioni del Consiglio;

Il Vice Presidente della CP: svolge le funzioni di Presidente in assenza del titolare della relativa carica;

Il Segretario della CP: verbalizza le sedute della CP ai sensi del successivo art. 14.

Le attività dei componenti della CP, degli eventuali consulenti esterni e degli uditori della CP sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese documentate; tuttavia, in caso di attività di particolare impegno, ai componenti della CP potrà essere corrisposto un compenso da deliberarsi preventivamente dal Consiglio dell’Ordine

Art. 6 – Decadenza della Commissione e componenti dimissionari

I componenti della CP restano in carica per tutto il mandato del Consiglio dell’Ordine che ha provveduto alla loro nomina e, in ogni caso, sino all’insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio, per l’esame dei soli casi che presentino documentate circostanze eccezionali e/o la trattazione dei quali non sia comunque prorogabile. L’incarico dei componenti della CP può essere riconfermato dai Consigli successivi.
I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive della CP senza giustificato motivo si intendono dimissionari: in tal caso il Presidente della CP ne dà comunicazione al Consiglio dell’Ordine ai fini di una loro sostituzione.

Art. 7 – Violazioni deontologiche e segreto d’ufficio e professionale

La CP opera nel rispetto dei principi generali in materia di prestazioni professionali e determinazione dei relativi corrispettivi, nonché delle disposizioni di legge e regolamento in materia di trasparenza, pubblicità ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Ove nella valutazione della documentazione depositata dal richiedente o dal controinteressato, la CP rilevasse eventuali infrazioni ai principi del “Codice deontologico” deliberato dall’Ordine informa il Consiglio dell’Ordine, per la relativa segnalazione dell’infrazione al Consiglio di disciplina.
I componenti della CP e gli eventuali consulenti o uditori di cui all’art. 5 sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio e di quello professionale.

Art. 8 – Compiti della CP e criteri di valutazione

La CP esamina la documentazione depositata, ai sensi degli articoli successivi, dal richiedente e dal contro interessato (se da quest’ultimo presentata), verificando preliminarmente il contenuto della prestazione e, in particolare:

la titolarità dell’incarico e la corrispondenza tra il Committente dichiarato e quanto desumibile dalla documentazione depositata;

la corrispondenza della prestazione effettivamente svolta dal Professionista a quanto convenuto e definito nel disciplinare d’incarico e negli eventuali mansionari allegati allo stesso in relazione al tipo di opera in oggetto (ovvero dichiarato nell’autocertificazione Allegato B della Procedura di cui al successivo art. 9);

la completezza formale della prestazione professionale, desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati, valutata con riferimento ai patti contrattuali, al Regolamento sui lavori pubblici vigente e ai contenuti delle prestazioni descritte nel disciplinare d’incarico e negli eventuali mansionari allegati allo stesso in relazione al tipo di opera in oggetto.

Una volta valutato il contenuto della prestazione, ai sensi di quanto sopra esposto, la CP esamina gli aspetti economici della prestazione professionale.
Nel procedere alle predette verifiche, tuttavia, la CP non può né deve:

valutare nel merito il livello qualitativo della prestazione professionale effettuata (ambito riservato al giudizio esclusivo del giudice);

valutare nel merito gli aspetti civilistici della pattuizione del corrispettivo, i tempi e le forme di pagamento pattuiti fra il Committente e il Professionista. Questi in caso di contenzioso per difetto di accordo tra le parti, sono di esclusiva competenza del giudice ordinario o degli arbitri, in conformità alla legge e al contratto eventualmente sottoscritto fra le parti.

L’Ordine è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito alla congruità dei corrispettivi professionali sulla base dei criteri di proporzionalità, adeguatezza di cui alle Premesse e all’art. 7, tenuto conto della complessità della prestazione professionale e, in ogni caso, in conformità con la normativa vigente in materia di compensi.
In particolare:
A – in mancanza di un’espressa pattuizione fra le Parti, avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, nel valutare la congruità del corrispettivo la CP potrà fare riferimento:

a.1) alla tariffa professionale (Legge 143/1949) per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012;

b.1) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;

c.1) al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici affidate entro il 20.12.2013 e ai parametri di cui al D.M.143/2013 per le prestazioni affidate successivamente.

I criteri di cui alla lettera c.1) sono applicabili, in via analogica, anche alle prestazioni previste ai punti a.1 e b.1.

B – in presenza di una espressa pattuizione fra le Parti avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, la CP procede alla valutazione del compenso sulla base di quanto pattuito.
Qualora la CP riscontrasse la mancata corrispondenza fra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal Professionista, il corrispettivo potrà essere riparametrato in base ai criteri per la determinazione del corrispettivo definiti dalla legge e dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con sentenza n. 17406 del 12.10.2012 e, cioè, facendo riferimento:

a.2) alla tariffa professionale (Legge 143/1949), per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012;

b.2) ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;

c.2) al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici, se affidate entro il 20.12.2013;

d.2) ai parametri di cui al D.M.143/2013, per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 21.12.2013.

I criteri di cui alle lettere c.2) e d.2) sono applicabili, in via analogica, anche alla riparametrazione dei corrispettivi per le prestazioni rese a Committenti privati, per quanto non presenti nei precedenti punti a.2 e b.2.

Al termine della valutazione, la CP invia le risultanze dell’esame al Consiglio dell’Ordine affinché adotti i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento.
Si specifica che, i riferimenti normativi sopra richiamati e utilizzati alla stregua di criteri per la valutazione della CP, sono facoltativi e non vincolanti e sono stati previsti principalmente al fine di agevolare il più possibile l’organo giurisdizionale eventualmente chiamato ad esprimersi in merito al corrispettivo che forma oggetto di controversia.

Art. 9 – Domanda di parere

Possono presentare domanda per il rilascio di parere di congruità del corrispettivo sia il Professionista che ha svolto la prestazione sia il Committente.
A tal fine, il richiedente deve formulare domanda al Presidente del Consiglio dell’Ordine utilizzando l’apposito modulo (Allegato A della Procedura).
Nel caso in cui il richiedente sia il Professionista, la domanda può essere presentata solo qualora lo stesso abbia preventivamente provveduto a inviare al Committente la notula professionale contenente la richiesta di pagamento per le prestazioni professionali eseguite.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

copia del disciplinare d’incarico sottoscritto dalle parti

in assenza di disciplinare, autocertificazione attestante gli elementi oggetto del contratto (Allegato B della Procedura), unitamente al deposito di eventuale documentazione utile a dimostrazione del rapporto professionale instaurato tra le parti;

ai sensi dell’art. 3, qualora il richiedente sia un Professionista appartenente ad altro Ordine, dichiarazione di nulla-osta redatta dall’Ordine di appartenenza del Professionista;

copia della Determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico, qualora il Committente sia una Pubblica Amministrazione, ovvero deposito di documentazione comunque idonea a comprovare la sussistenza del rapporto professionale instauratosi;

copia dell’autorizzazione (nulla-osta) alla specifica commessa/incarico del datore di lavoro, qualora il professionista richiedente sia un dipendente di una Pubblica Amministrazione o dichiarazione di assenza di tale autorizzazione;

2 copie della relazione cronologica delle prestazioni svolte dal professionista e delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell’incarico, comprensiva degli eventuali precedenti pareri di congruità già emessi dall’Ordine;

2 copie della/e notule professionali trasmesse al Committente e attestazioni di avvenuta consegna;

documentazione, in originale o in copia, utile a comprovare la natura e l’entità delle prestazioni eseguite (ad es. copia del progetto, atti amministrativi connessi, ecc.);

2 copie dell’elenco della documentazione depositata;

Art. 10 – Accettazione o rigetto della domanda

Le domande di parere di congruità, inoltrate alla Segreteria dell’Ordine, vengono registrate al Protocollo Generale dell’Ordine e rubricate in ordine cronologico di presentazione su apposito “Registro delle richieste di parere congruità”.
La Segreteria, all’atto della presentazione della domanda, rilascia:

copia della domanda e dell’elenco dei documenti depositati, riportando sugli stessi il PGingresso;

ricevuta del versamento dell’acconto di cui sotto da parte del richiedente.

Ogni domanda è accettata a condizione che:

sia completa di tutti gli allegati di cui all’art. 9;

il richiedente corrisponda, contestualmente alla presentazione all’Ordine, un acconto pari al contributo minimo di cui all’art. 23;

qualora la domanda sia presentata dal Professionista, il richiedente risulti in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Ordine e abbia assolto gli obblighi di cui all’artt. 5 e 7 del D.P.R. 137/2012 (assicurazione, formazione continua) all’epoca di svolgimento della prestazione.

In caso di rigetto della domanda per insussistenza di una delle condizioni di cui sopra, l’Ordine è tenuto a dare tempestiva e motivata comunicazione al richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della stessa ai sensi dell’art.13 della presente procedura.
Il rigetto della domanda equivale alla conclusione del procedimento.

Art. 11 Responsabile del Procedimento- Comunicazione di avvio del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è figura individuata dal Consiglio dell’Ordine e da questo delegato allo svolgimento dell’istruttoria.
A seguito dell’accettazione della domanda di cui all’art. 10, il Responsabile del Procedimento comunica, a mezzo di Raccomandata A.R. o PEC, alla parte controinteressata e al richiedente l’avvio del procedimento di richiesta del parere di congruità (Allegato A1 della Procedura).
La comunicazione deve contenere l’indicazione dell’Ordine competente, della persona Responsabile del Procedimento, dell’oggetto del procedimento, della data di presentazione della domanda, del termine e delle modalità per l’eventuale accesso agli atti e deposito di contributi e documentazioni aggiuntive (di cui una copia in formato PDF), nonché del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 20.
L’accesso ai documenti delle parti interessate avviene alla presenza del personale della Segreteria dell’Ordine.

Art. 12 – Designazione del Relatore

Completata la fase di cui all’articolo precedente, il Presidente della CP designa come Relatore uno dei membri della Commissione, al quale vengono messi a disposizione la domanda di parere di congruità e tutti i documenti depositati presso la Segreteria dell’Ordine.
In caso di prestazioni complesse o multidisciplinari, il Relatore potrà essere affiancato da uno o più membri della Commissione ovvero avvalersi di consulenti esterni alla Commissione, come previsto all’art.4.
Istruita la pratica, il Relatore compila, mantenendolo aggiornato, il Modulo di istruttoria (Allegato C della Procedura) illustrando le sue proposte alla CP nella prima seduta utile.

Art. 13 – Svolgimento dell’istruttoria e proposta di archiviazione

La CP, ove lo ritenga opportuno ai fini della completezza dell’istruttoria, può incaricare il Relatore di svolgere ulteriori indagini, chiedendo al richiedente e/o alla parte controinteressata integrazioni e/o chiarimenti per iscritto sulla documentazione depositata, e/o può proporre di convocare in separata sede una o entrambe le parti per l’audizione davanti alla CP.
Tale richiesta deve provenire dal Responsabile del Procedimento, a mezzo di Raccomandata A.R. o PEC e senza ulteriori formalità di procedura.
L’eventuale richiesta di chiarimenti, integrazioni documentale e audizione dell’interessato, inoltre, sospende i termini del procedimento per una sola volta e fino a un massimo di 30 giorni.
Qualora il richiedente non dovesse provvedere nei termini alle integrazioni documentali richieste dalla CP, o non si presentasse alla audizione alla quale sia stato convocato e la documentazione depositata risultasse comunque insufficiente a valutare la congruità o meno del corrispettivo oggetto di domanda, il Presidente della CP propone al Consiglio dell’Ordine di procedere all’archiviazione della pratica.
Nei casi di cui al comma precedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile del Procedimento provvede a darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente, indicando i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e invitandolo al deposito di eventuali osservazioni e documenti correlati entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale comunicazione interrompe i termini di cui all’art. 20 della presente procedura che ricominciano a decorrere dalla eventuale data di presentazione delle osservazioni .
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni del richiedente è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Il rigetto della domanda equivale a conclusione del procedimento e interrompe i termini previsti all’art. 20 della presente Procedura.

Art. 14 – Verbale delle sedute

Il Segretario della CP redige il verbale di ogni seduta (Allegato D della Procedura), documentando:

i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati;

il nome di chi presiede la seduta;

le istanze presentate, indicando in particolare i pareri emessi e quelli sospesi, con le motivazioni della sospensione;

eventuali problematiche e segnalazioni da inoltrare al Consiglio dell’Ordine.

Art. 15 – Validità delle sedute e votazione

Le sedute della CP sono valide in presenza del 50% più uno dei membri della CP, e cioè di almeno 6 membri, e le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
In caso di parità dei voti prevale quello di chi presiede la seduta.

Art. 16 – Termine dell’istruttoria e proposta di parere di congruità o archiviazione della procedura

L’istruttoria della CP termina con la proposta di parere di congruità o di archiviazione, ai sensi dell’art.13.
La proposta della CP, da sottoporre all’ulteriore valutazione del Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’articolo successivo, firmata dal Presidente della CP, dal Segretario e dal Relatore, é riportata sul Modulo di istruttoria (Allegato C), e si compone dei seguenti elementi:

motivazione del parere di congruità o di archiviazione, con eventuali osservazioni;

conclusione o dispositivo;

elenco dei documenti depositati, numerati e debitamente timbrati e pertanto riconducibili al parere stesso, di cui costituiranno parte integrante.

Art. 17 – Trasmissione della proposta al Consiglio dell’Ordine e emanazione del parere

Le proposte della CP vengono trasmesse al Consiglio dell’Ordine che provvede all’emanazione del parere definitivo o a richiedere alla CP di una integrazione dell’istruttoria.
In quest’ultimo caso, la CP è tenuta ad attivarsi tempestivamente nel merito della richiesta.
L’emanazione del parere o l’archiviazione parte del Consiglio determina la conclusione del procedimento.

Art. 18 – Comunicazione del parere e modalità di ritiro

Il Presidente dell’Ordine dà comunicazione al richiedente e ai controinteressati dell’avvenuta emanazione del parere di congruità o del provvedimento negativo di archiviazione.
Il parere di congruità è redatto secondo i modelli E1 e E2 della Procedura, ed è completo di:

domanda di parere (Modulo A)

contratto / autocertificazione (Modulo B)

elenco dei documenti depositati numerati e timbrati (restituiti ai sensi del successivo art.19), che ai fini della riconducibilità al parere stesso costituisce un tutt’uno inscindibile con i documenti di cui all’elenco sopra riportato e non può essere utilizzato disgiunto dagli stessi.

Successivamente all’emanazione del parere e alla relativa comunicazione, il richiedente provvede al saldo delle somme di cui all’art. 23 dovute per il rilascio del parere ed è ammesso al ritiro dello stesso presso la Segreteria dell’Ordine.

Art. 19 – Restituzione della documentazione

Al termine del procedimento, tutta la documentazione depositata a corredo della domanda, deve essere restituita al richiedente e/o al controinteressato.
Rimangono invece agli atti, nell’archivio dell’Ordine, copia del parere emesso completo dell’elenco della documentazione depositata ed il CD contenente i file in formato PDF dei documenti trasmessi.

Art. 20 – Termini del procedimento

La procedura per il rilascio del parere di congruità, salvo eventuali sospensioni e interruzioni, deve concludersi entro un congruo termine che verrà determinato dal Responsabile del Procedimento in relazione alla complessità della pratica, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di parere in conformità alle leggi vigenti.

Art. 21 – Rinuncia volontaria del richiedente

Il Richiedente, previa comunicazione scritta al Presidente dell’Ordine, può in ogni momento interrompere la procedura rinunciando al pronunciamento dell’Ordine, fermo restando quanto previsto al successivo art. 23 ultimo comma.

Art. 22 – Referente della CP nei confronti del Consiglio dell’Ordine

Il Presidente della CP, qualora interno al Consiglio dell’Ordine, funge da Referente nei confronti del Consiglio dell’Ordine. Qualora il Presidente della CP sia esterno al Consiglio, la funzione di Referente è svolta dal un Consigliere che sia anche componente della CP, all’uopo designato dal Consiglio stesso.
Il Referente ha il compito di gestire i rapporti fra il Consiglio e la CP e di fornire aggiornamenti in merito all’operato della CP ad ogni seduta del Consiglio e, in particolare, sulle richieste di parere di congruità e eventuali segnalazioni pervenute dalla CP.

Art. 23 – Diritti per il rilascio dei pareri

L’importo dei diritti di segreteria per il rilascio del parere di congruità viene calcolato in misura percentuale sull’importo lordo totale dei corrispettivi (al lordo di eventuali acconti ricevuti), determinato a questo specifico fine con riferimento al D.M. 140/2012 per committenti privati e al D.M. 143/2013 per committenti pubblici.
In ogni caso, è richiesto il pagamento di un contributo minimo da versare a titolo di acconto al momento della presentazione della domanda.
La percentuale ed il contributo minimo di cui sopra sono determinati dal Consiglio dell’Ordine.
In caso di archiviazione di cui agli artt. 13 e 16 o di rinuncia volontaria di cui all’art. 21, all’Ordine sarà dovuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, un importo commisurato allo stato di avanzamento della procedura e, in ogni caso, di misura non inferiore all’acconto versato.
In caso di rigetto dell’istanza presentata (ai sensi dell’art. 10), l’acconto versato sarà restituito.

Art. 24 – Registrazione e archivio

Tutte le richieste di parere di congruità sono rubricate nel “Registro delle richieste di parere di congruità”, mentre i documenti relativi ai procedimenti conclusi sono conservati nell’Archivio della CP, che costituisce lo “storico” dell’Ordine.

Art. 25 – Entrata in vigore

La presente procedura entra in vigore il 10-3-2016
Eventuali modifiche o integrazioni della Procedura potranno essere adottate in qualsiasi momento con apposita delibera del Consiglio dell’Ordine, dandone opportuna comunicazione agli iscritti.

REGOLAMENTO 

MODULI A, A1, B

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