L’art. 1 del D.L. 11/11/2021 (c.d. “Decreto Antifrode”) ha introdotto nuovi obblighi concernenti attestazioni e visti necessari per la fruizione dei bonus fiscali edilizi “minori” diversi dal Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus “ordinari”, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni,), inseriti in particolare nel nuovo comma 1-ter, art. 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34. Nuovi adempimenti sono altresì stati introdotti in riferimento al medesimo Superbonus 110%.
In seguito, il D.L. 157/2021 è stato abrogato, ad opera del comma 41, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2021), e la disciplina da esso introdotta è stata sostanzialmente riprodotta, con poche modifiche e non afferenti il profilo qui in discussione, con i commi 28 e 29 del citato art. 1 della L. 234/2021.
La disciplina prevede in sintesi che per gli interventi finalizzati alla fruizione dei suddetti bonus fiscali minori tramite sconto in fattura o cessione del credito (possibilità previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020), salvo alcune esclusioni, il contribuente è tenuto ad acquisire un’asseverazione sulla congruità dei costi sostenuti per gli interventi agevolati, da redigersi a cura di un professionista tecnico abilitato, unitamente al “visto di conformità”, quest’ultimo rilasciato da un commercialista o da un centro di assistenza fiscale (CAF) oltre che dagli altri professionisti a ciò abilitati.
In dettaglio, il menzionato comma 1-ter, art. 121 del DL 34/2020, dispone che in tutti i casi nei quali il contribuente intenda usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, per tutti gli interventi agevolabili diversi dal Superbonus per quali è prevista tale possibilità (non solo quindi per l’Ecobonus ordinario e per il Bonus facciate “termico”, per i quali l’obbligo di acquisire l’attestazione di congruità in discorso era già vigente, peraltro anche per il contribuente non intenzionato a sfruttare la monetizzazione del credito fiscale ma a portarlo in dichiarazione dei redditi), è necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti, da redigersi secondo le procedure già in vigore per il Superbonus ai sensi del comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (in attesa che venga emanato un ulteriore decreto del Ministero della transizione ecologica chiamato a prevedere ulteriori valori di costo massimi).
In aggiunta alla suddetta asseverazione, occorrerà produrre anche, nei casi sopra elencati, il visto di conformità.
Il nuovo comma 1-ter, art. 121 del D.L. 34/2020 dispone che “Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 [quindi quelle relative ai vari bonus diversi dal Superbonus per i quali è possibile fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura], in caso di opzione di cui al comma 1 [quindi in caso di opzione per le suddette possibilità] b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”.
Il suddetto comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, disciplina:
– le tempistiche per il rilascio delle asseverazioni;
– i parametri di riferimento che il tecnico utilizzerà nel redigere l’attestazione;
mentre nulla dispone sotto il profilo delle coperture assicurative dei professionisti tecnici coinvolti.
Chiarimenti sono stati forniti in seguito dalla Circolare Agenzia entrate 29/11/2021, n. 16/E (riferita all’abrogato D.L. 157/2021, ma da considerarsi pienamente valida stante il fatto che le norme del decreto abrogato sono state riproposte in maniera pressoché identica): detta Circolare, solo al punto 1.2.2 si limita a dare indicazioni in merito alle abilitazioni necessarie: “si ritiene, inoltre, che l’attestazione della congruità della spesa possa essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus. Ad esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (non rientranti nel Superbonus), l’attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata dal soggetto abilitato a rilasciarla per i medesimi interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus”.
L’art. 119 del D.L. 34/2020, al quale le nuove norme (che, come si ripete, sono contenute nell’art. 121 del medesimo provvedimento), reca “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, ed è la norma di riferimento per l’agevolazione fiscale del c.d. “Superbonus 110%”.
Il comma 14 di tale articolo dispone che i soggetti incaricati di rilasciare le asseverazioni per il Superbonus – relative sia al rispetto dei requisiti di carattere tecnico-prestazionale cui la norma ricollega la fruibilità degli incentivi e sia alla congruità delle relative spese sostenute – sono tenuto a stipulare “una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
Si nota che il comma 14 in questione non è richiamato dalla nuova disciplina di cui ai bonus fiscali minori, che richiama invece solo il comma 13-bis (come visto concernente le tempistiche per il rilascio delle asseverazioni e i parametri di riferimento che il tecnico utilizzerà nel redigere l’attestazione), portando in primo esame a ritenere escluso l’obbligo recato dal comma 14 di stipulare una specifica copertura assicurativa anche alle asseverazioni per i bonus minori.
Depone in tal senso anche una interpretazione logica e sistematica delle norme, considerando anche la minore entità de bonus edilizi minori, gli importi genericamente meno rilevanti dei lavori e soprattutto il fatto che le asseverazioni che si richiede di redigere ai professionisti sono relative solo all’aspetto della congruità dei costi, mentre non riguardano invece il rispetto dei requisiti tecnici in generale previsti per gli interventi, come invece accade nel Superbonus.
Se ne conclude che dal dettato della norma primaria e della prassi applicativa non si evince l’obbligatorietà di stipulare la specifica polizza assicurativa di cui al comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020, per il professionista che rediga l’asseverazione della congruità dei costi finalizzata alla fruizione di bonus fiscali diversi dal Superbonus 110%.
Il Provv. Ag. Entrate 12/11/2021, n. 312528, allo scopo di tener conto di quanto previsto dalle disposizioni qui in commento, ha introdotto a sua volta modifiche al Provv. Ag. Entrate 08/08/2020, n. 283847, che definisce le modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in riferimento al c.d. “Superbonus 110%” ed alle altre agevolazioni per le quali tali opzioni sono consentite.
Il Provv. 312528/2021 ha introdotto nel Provv. 283847/2021, il nuovo punto 2.2, in base al quale, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati:
– abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1;
– che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dal comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020.
Le “asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1” sono tuttavia riferite esclusivamente agli interventi rientranti nel Superbonus 110%, dal momento che i suddetti punti parlano di:
– “interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119” (sono gli interventi che rientrano nel c.d. “Super-Ecobonus 110%”);
– “interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119” (sono gli interventi che rientrano nel c.d. “Super-Sismabonus 110%”).
Peraltro l’intero punto 2.1 del Provv. 312528/2021 detta disposizioni finalizzate a regolamentare i casi di “opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento, di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
L’obbligo per il professionista incaricato del visto di conformità di verificare la presenza della specifica polizza assicurativa di cui al comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020, appare pertanto da riferirsi solo agli interventi rientranti nel Superbonus 110%.
Se ne conclude che anche dall’esame del Provv. Ag. Entrate 12/11/2021, n. 312528, non si evince l’obbligatorietà di stipulare la specifica polizza assicurativa di cui al comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020, per il professionista che rediga l’asseverazione della congruità dei costi finalizzata alla fruizione di bonus fiscali diversi dal Superbonus 110%.
Resta fermo ovviamente che la polizza di responsabilità civile del professionista che rediga l’asseverazione della congruità dei costi finalizzata alla fruizione di bonus fiscali diversi dal Superbonus 110% – oltre a dover deve coprire anche il rischio relativo al rilascio di dichiarazioni asseverate, oppure, se di tipo “all risk”, non prevedere esclusioni relative a tale attività – è opportuno che risponda, per la tutela del professionista, alle seguenti caratteristiche:
– prevedere un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;
– prevedere un massimale dedicato alle asseverazioni in oggetto, da mantenere sempre adeguato in relazione all’importo dei lavori asseverati;
– prevedere una clausola di tutela legale, cioè andare anche a coperture delle eventuali spese legali processuali e peritali occorrenti all’assicurato per difendersi in caso di richiesta di risarcimento.
La presente a titolo di approfondimento dei provvedenti ivi analizzati. Ciascun professionista dovrà comunque e sempre aggiornarsi in relazione alle novità legislative in vigore.
APPROFONDIMENTO DECRETO ANTIFRODE
Data:
31 Marzo 2023