Formaldeide: la gestione del rischio alla luce della nuova classificazione

Data:
28 Aprile 2016

Si ricorda che a livello europeo, nel 6° adeguamento tecnico del Regolamento CLP la classificazione della formaldeide è stata modificata da “H351: Sospetto di provocare il cancro” a “H350: Può provocare il cancro”.
Ciò può avere dirette conseguenze per l’organizzazione aziendale quali ad esempio l’adeguamento del protocollo sanitario, e se necessario l’attivazione del registro degli esposti.
La formaldeide è presente in numerose applicazioni (chimica, meccanica, settore sanitario, metallurgia, lavorazioni del legno, ecc.) e può essere utilizzata direttamente o può formarsi da altre sostanze chimiche (precursori).
I primi suggerimenti operativi per i tecnici della sicurezza, possono essere riassunti come segue:

  1. Effettuare una valutazione delle schede di sicurezza dei prodotti presenti nel proprio ciclo produttivo e, ove possibile, sostituire le sostanze contenenti formaldeide (o suoi precursori) con altre sostanze prive di formaldeide;
  2. Se dalla valutazione di cui al punto precedente emerge la presenza di formaldeide o comunque non la si può escludere a priori è fortemente consigliata l’effettuazione di indagini ambientali, finalizzate a misurare la concentrazione della formaldeide nell’ambiente di lavoro.

Se dalle indagini ambientali si riscontra la presenza di formaldeide è necessario valutare il livello di rischio, confrontando la concentrazione misurata con i valori di riferimento.
Il dibattito nel mondo scientifico sulla scelta del valore di riferimento da utilizzare, nonché sulle corrispondenti misure di prevenzione e protezione da applicare, è ancora molto aperto.
Il mese scorso si è tenuto in AIB un incontro pubblico, nel corso del quale ATS di Brescia, in collaborazione con la Medicina del Lavoro, ha illustrato una proposta per la gestione razionale di tale problema.
La proposta, che si sottolinea non è ancora stata approvata da Regione Lombardia e che si deve considerare solo in stato di bozza, è la seguente:

  • al di sotto del limite fissato dall’OMS di 0.123 mg/m3 (limite per gli ambienti di vita) non vi è esposizione professionale;
  • al di sopra del limite fissato dallo SCOEL di 0.369 mg/m3 vi è esposizione professionale (protocollo sanitario, dvr, registro esposti);
  • al di sopra di un livello d’azione, individuato nel 50% del limite indicato dal SCOEL (0.184 mg/m3) si avvia un programma di monitoraggio ambientale di un anno, con campionamenti trimestrali al fine di disporre di dati precisi sull’effettiva esposizione.

Si evidenzia infine che, in considerazione della nuova classificazione della formaldeide, è necessario procedere all’aggiornamento del DVR delle attività che possono comportare l’esposizione a tale sostanza.

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