Accesso civico “semplice”concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l‘ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5 (allegato), ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.
Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
La richiesta di accesso civico può essere presentata via e-mail al Referente Territoriale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPTC) tramite l’indirizzo accesso.civico@ordineingegneri.bs.it; tel: +39 030 2294711. Il RPTC nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia è la dott.ssa Francesca Gozzi. Il titolare del potere sostituivo in materia di richiesta di accesso civico, è il Presidente dell’Ordine territoriale di Brescia Ing. Laura Boldi (e-mail: presidentebs@ordineingegneri.bs.it)
L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.