Fatturazione Elettronica – Pubblica Amministrazione

Data:
31 Marzo 2023

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, ha introdotto l’obbligo per le aziende ed i professionisti che cedono beni o prestano servizi alla Pubblica Amministrazione di emettere esclusivamente fatture elettroniche. A decorrere dal 31/03/2015 le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013 e non potranno più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
QUI e QUI maggiori informazioni.
 
Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha effettuato un’indagine di mercato, finalizzata ad acquisire alcune proposte di convenzione di aziende che operano nel settore della Fatturazione Elettronica, come riportata nella Circolare n. 453/2015.
 
La Commissione per l’Ingegneria dell’Informazione di questo Ordine si è adoperata per valutare le proposte sopra citate e per cercare una soluzione aggiuntiva in ambito locale, individuando un soggetto con una proposta conveniente, descritta QUI.
 
Risultato dell’analisi della Commissione è consultabile QUI. (aggiornato al 02/07/2015)
 
La stessa Commissione rimarrà a disposizione per valutare ulteriori proposte che dovessero giungere e stipulare ulteriori possibili convenzioni.

*****AGGIORNAMENTO *****
Fatturazione elettronica e Conservazione sostitutiva dei documenti: AGID mette in guardia contro le modalità operative senza validità giuridica. Opportuno un controllo per essere sicuri di operare correttamente ed evitare possibili sanzioni.
 
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato il Forum dei Conservatori in quanto si è notato che la conservazione sostitutiva dei documenti digitali spesso avviene non a norma di legge, mettendo a rischio la validità giuridica di quanto archiviato.
Già nella prima riunione del Forum sono stati chiariti alcuni punti, finora dibattuti.
Per esempio sul ruolo del Responsabile della conservazione.
La sua nomina, obbligatoria per la PA, è stata ritenuta indispensabile da Agid anche per i privati.
È stato escluso categoricamente che il ruolo di Responsabile interno della conservazione di un soggetto possa essere affidato al Responsabile del servizio di conservazione interno al fornitore del servizio.
Siccome il responsabile della conservazione e’ quello che firma i documenti archiviati, questo significa che tutti quelli che utilizzano servizi in cui la firma non è la propria, ma quella del fornitore, non sono conformi ed i loro utenti avranno grossi problemi.
La firma deve essere quella di qualcuno dell’azienda o dell’ente, che anche se remota deve comunque essere ricavata con identificazione personale.
Inoltre ci deve essere il manuale della conservazione e così via come prescritto dalla legge.
Tutti quelli che utilizzano servizi esterni per la conservazione dei documenti, ad esempio per la fatturazione elettronica, e’ opportuno che controllino di essere stati nominati responsabili della conservazione, che i documenti siano firmati con la propria firma e di possedere il manuale della conservazione.
In mancanza di tali elementi la validita’ giuridica della conservazione potrebbe essere incerta.

 

Allegato: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm

Allegato: http://www.cni-online.it/Home/Details/11405

Allegato: http://amelia.solutions/it/ingegneri-brescia

Allegato: circolare_dipartimento_finanze.pdf

Allegato: comparazioneOfferte-v6.pdf