Ricordiamo l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

Data:
31 Marzo 2023

Il DL 185/2008 all’art. 16, co. 7 ha introdotto l’obbligo per gli iscritti ad un Albo Professionale di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza. A tutt’oggi rileviamo che molti professionisti non hanno ancora comunicato questo dato allo Scrivente Ordine che, pertanto, è nell’impossibilità di alimentare il Registro INI_PEC.

Nel rammentarvi che la mancanza di PEC costituisce una violazione di norma di legge e, come tale, può integrare la fattispecie dell’art. 1 del Codice Deontologico (Principi generali), l’Ordine rappresenta che:
è obbligo di ogni iscritto dotarsi di indirizzo PEC e comunicarlo  alla segreteria    
  dell’Ordine

in assenza di comunicazione di PEC,  ogni comunicazione dell’Ordine all’Iscritto verrà
  inoltrata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria in proprio possesso

–  è cura di ogni iscritto comunicare le variazioni dei propri contatti  di recapito indirizzo,
   posta ordinaria, PEC) alla segreteria dell’Ordine
.
Resta inteso che in nessun caso l’Ordine è responsabile della mancata ricezione di comunicazioni dovuta al mancato aggiornamento dei propri contatti, della propria casella mail ordinaria o alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC da parte dell’Iscritto.

E’ possibile per tutti gli iscritti aderire gratuitamente alla convenzione con ARUBA per la fornitura della casella PEC.  Maggiori dettagli nella sezione Convenzioni.

Allegato: http://www.ordineingegneri.bs.it/convenzioni

Allegato: http://www.ordineingegneri.bs.it/convenzioni