Cara/o Collega,
benché si ritenga ti sia già noto, ti evidenziamo come dal 20 maggio 2023 sia entrata in vigore la Legge 21.04.2023 n. 49 relativa al cosiddetto “equo compenso” per le prestazioni rese dai Professionisti a committenti privati di particolari caratteristiche (imprese bancarie, assicurative, grandi aziende) nonché alla pubblica amministrazione e alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Con “equo compenso” si intende “la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti”, ai sensi dell’art. 1 comma “b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Questo provvedimento, a lungo richiesto dalla Rete delle Professioni Tecniche ai fini di dare effettiva premialità alla qualità delle prestazioni da rendersi a cominciare dalle fasi di progettazione, deve essere visto anche sotto il profilo della responsabilità, in capo al Professionista, di formulare offerte coerenti e rispettose dei contenuti della Legge in questione, pena la possibilità, tra l’altro, di incorrere, in caso di inadempienza, in sanzioni Disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza.
In un siffatto contesto ci pare opportuno riepilogare il sovrapporsi di disposti cogenti che regolano gli aspetti deontologici in materia.
Ricordiamo anzitutto che la Legge 04.08.2017 n. 124 ha così modificato l’art. 9 della Legge 24.03.2012 n. 27, indicando come il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Con ciò richiamiamo e ribadiamo l’obbligo deontologico, anche nei confronti di Committenti privati, di formalizzare (preventivamente all’assunzione dell’incarico) con disciplinare contenente un preventivo (in subordine almeno il secondo) scritto o in forma digitale nei termini sopra indicati; contestualmente dovranno essere comunicati al Committente gli estremi della polizza assicurativa nonché l’obbligo di assolvimento degli obblighi relativi alla formazione continua e alla non incompatibilità con l’assunzione dell’incarico.
In ogni caso lo scrivente Ordine evidenzia che prestazioni, non supportate da incarico in forma scritta o digitale nelle forme previste dalla Legge 27/2012 e a prescindere dai contenuti della L.49/2023, potranno già di per sé stesse essere considerate violazioni deontologiche e, come tali, sottoposte al Consiglio di Disciplina.
Venendo ora ai disposti regolati dalla Legge 21.04.2023 n. 49 circa il c.d. “equo compenso” per le prestazioni rese dai Professionisti, alleghiamo alla presente la Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 76 del 31.07.2023 che ti invitiamo a leggere attentamente per le modalità di attuazione nonché per l’individuazione delle Committenze per le quali ne è obbligatoria l’applicazione, e ciò appunto anche ai fini dei risvolti di carattere disciplinare e deontologico dalla stessa richiamati.
Segnaliamo infine che, contestualmente alla presente, è stata inviata nota a tutte le stazioni appaltanti operanti sul territorio provinciale circa l’obbligo di applicazione della suddetta Legge, nota che alleghiamo unitamente alla successiva circolare n. 93 del CNI del 10/10/2023 che ha recepito i principi espressi da ANAC con sua Delibera 20 luglio 2023 n.343 allegata alla stessa circolare, che indica la non applicabilità di riduzioni al compenso determinato secondo i Decreti Ministeriali.
Il presente documento è stato condiviso e sottoscritto da tutti i presidenti degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.
Con i migliori saluti.
f.to Il Presidente f.to Il Consigliere segretario
Ing. Laura Boldi Ing. Fausto Minelli
Allegati