F.A.Q./ASPP/RSPP

Quesiti relativi alle attività di ASPP e RSPP (D.Lgs. 81/2008). Le informazioni contenute nelle seguenti “FAQ” sono riferite al quadro normativo esistente alla data di riferimento (gennaio 2017). Le risposte, pur se stilate con la massima cura e attenzione, sono da intendersi come una semplice informativa per il quale l’Ordine non assume responsabilità in caso di errori, omissioni o qualsiasi conseguenza derivante dalle informazioni stesse. Si precisa inoltre che tali FAQ sono dirette ai colleghi dell’Ordine e prevedono quindi come requisito fondamentale la laurea in Ingegneria                                                      

  • 01.01.Requisiti
  • Quali requisiti devo possedere per svolgere la funzione di RSPP o ASPP? RISPOSTA (Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 1, 2 e 3)
    Per lo svolgimento della funzione di RSPP o ASPP è necessario avere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
    Questo vuol dire che:
    • per svolgere la funzione di ASPP è necessario essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura di detti rischi;
    • per svolgere la funzione di RSPP è necessario essere in possesso, oltre ai requisiti prima indicati per la funzione di ASPP, di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, e di tecniche della comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

  • 02.02.Formazione
  • Più dettagliatamente, quali corsi di formazione devo frequentare per soddisfare quanto indicato al quesito 1? RISPOSTA (Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 2; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
    Il percorso formativo per RSPP e ASPP è strutturato in tre moduli distinti A, B e C:
    • Modulo A (corso di base): durata 28 ore; obbligatorio per RSPP ed ASPP; costituisce credito formativo permanente; è consentito l’utilizzo della modalità e-learning; è propedeutico per l’accesso agli altri moduli;Modulo B (corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro): modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore; obbligatorio per RSPP ed ASPP; ha validità di 5 anni; propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione (previsti solo per alcuni settori, indicati di seguito);Modulo C (corso di specializzazione per soli RSPP): durata 24 ore; costituisce credito formativo permanente.
    I Moduli B di specializzazione, con indicazione dei settori e delle durate, sono i seguenti:
    • Modulo B-SP1 (settori ATECO 2007: A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca): durata 12 ore;
    • Modulo B-SP2 (settori ATECO 2007: B – Estrazione di minerali da cave e miniere; F – Costruzioni): durata 16 ore;
    • Modulo B-SP3 (settori ATECO 2007: Q – Sanità e assistenza sociale, limitatamente a 86.1 – Servizi ospedalieri, e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale): durata 12 ore;
    • Modulo B-SP4 (settori ATECO 2007: C – Attività manifatturiere, limitatamente a 19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici): durata 16 ore.

  • 03.03. Esonero corsi
  • In quali casi sono esonerato dalla frequenza ai corsi di formazione indicati al quesito 2? RISPOSTA (Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 5; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
    È prevista la possibilità di esenzione dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ossia al Modulo A ed al Modulo B indipendentemente dal macrosettore di appartenenza della/e azienda/e in cui si vogliono esercitare le funzioni di RSPP/ASPP.
    Tale esenzione è riservata a coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
    • L7, L8, L9, L17, L23, di cui al D.M. 16/03/07 (G.U. n. 155 del 06/07/07):L7: Ingegneria civile e ambientaleL8: Ingegneria dell’informazioneL9: Ingegneria industrialeL17: Scienze dell’architetturaL23: Scienze e tecniche dell’ediliziaLM4, da LM20 a LM35, di cui al D.M. 16/03/07 (G.U. n. 157 del 09/07/07):LM4: Architettura e ingegneria edile‐architetturaLM20: Ingegneria aerospaziale e astronauticaLM21: Ingegneria biomedicaLM22: Ingegneria chimicaLM23: Ingegneria civileLM24: Ingegneria dei sistemi ediliziLM25: Ingegneria dell’automazioneLM26: Ingegneria della sicurezzaLM27: Ingegneria delle telecomunicazioniLM28: Ingegneria elettricaLM29: Ingegneria elettronicaLM30: Ingegneria energetica e nucleareLM31: Ingegneria gestionaleLM32: Ingegneria informaticaLM33: Ingegneria meccanicaLM34: Ingegneria navaleLM35: Ingegneria per l’ambiente e il territorio4/S, da 25/S a 38/S, di cui al D.M. 28/11/00 (G.U. n. 18 del 23/01/01):4/S: Architettura e ingegneria edile25/S: Ingegneria aerospaziale e astronautica26/S: Ingegneria biomedica27/S: Ingegneria chimica28/S: Ingegneria civile29/S: Ingegneria dell’automazione30/S: Ingegneria delle telecomunicazioni31/S: Ingegneria elettrica32/S: Ingegneria elettronica33/S: Ingegneria energetica e nucleare34/S: Ingegneria gestionale35/S: Ingegneria informatica36/S: Ingegneria meccanica37/S: Ingegneria navale38/S: Ingegneria per l’ambiente e il territorio4, 8, 9, 10, di cui al D.M. 04/08/00 (G.U. n. 245 del 19/10/00):4: Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile8: Ingegneria civile e ambientale9: Ingegneria dell’informazione10: Ingegneria industriale4, di cui al D.M. 02/04/01 (G.U. n. 128 del 05/06/01):4: Professioni sanitarie della prevenzioneLM/SNT4, di cui al D.M. 08/01/09 (G.U. n. 122 del 28/05/09):LM/SNT4: Scienze delle professioni sanitarie della prevenzionedi Ingegneria e Architettura del vecchio ordinamento, di cui al R.D. 1652 del 30/09/1938di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa
    Per una corretta interpretazione delle sopra elencate classi di laurea si consiglia di verificare eventuali specifiche riportate sul certificato di laurea e/o chiedere conferma alla segreteria della propria Università di laurea.
    Un’ulteriore esenzione, totale o parziale (in tal caso ne consegue quindi una necessità di integrazione), è data dalla frequenza ai corsi abilitanti per coordinatore sicurezza, Datore di Lavoro che svolge compiti di Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (il dettaglio è riportato nell’Allegato III dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16).
    Si specifica comunque che il Modulo B ha validità di 5 anni; anche in caso di esenzione, alla scadenza di tale periodo è necessario aver frequentato i corsi di aggiornamento di cui al quesito 4.

  • 04.04.Aggiornamenti
  • Nominato RSPP o ASPP, devo poi frequentare altri corsi per mantenere i requisiti? RISPOSTA (Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 6; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
    RSPP ed ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento. Dal momento che il Modulo B ha validità 5 anni, per mantenere i requisiti necessari per svolgere la funzione di RSPP o ASPP è necessario aver frequentato corsi di aggiornamento per un monte ore, anche distribuito nel quinquennio, almeno pari a:
    • ASPP: 20 ore;RSPP: 40 ore.
    L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning.
    L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari per un numero di ore non superiore al 50% del totale dell’aggiornamento complessivo (a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto previsto per l’aggiornamento):
    • ASPP: 10 ore;RSPP: 20 ore.
    Per l’individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l’aggiornamento, costituisce riferimento:
    1. la data di conclusione del Modulo B (per chi non ha usufruito dell’esonero, come indicato al quesito 3);la data di conseguimento della laurea (se conseguita dopo il 15/05/08 e se rientra nelle classi di laurea di esonero, come indicato al quesito 3);il 15/05/08, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per coloro che usufruiscono dell’esonero, come indicato al quesito 3, e si sono laureati antecedentemente a tale data.
    Tali date costituiscono riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
    RSPP e ASPP, per poter esercitare la propria funzione, dovranno in ogni istante poter dimostrare che nel quinquennio antecedente (individuato con le regole di cui ai tre punti precedenti) hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

  • 05.05.Docenze e CFP
  • Se svolgo attività di docenza in corsi di formazione validi per rilascio di crediti RSPP/ASPP, posso considerare tali crediti validi per il mio aggiornamento? RISPOSTA No.

  • 06.06.Mancato aggiornamento
  • Nel caso interrompa o non mantenga l’aggiornamento, perdendo quindi i requisiti per l’assunzione della funzione, come posso recuperare tali requisiti? RISPOSTA (Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 6; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
    L’assenza della regolare frequenza agli aggiornamenti (si veda il quesito 4) non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi di formazione abilitanti; il completamento dell’aggiornamento, seppur effettuato in ritardo, consente di ritornare a eseguire la funzione esercitata. In altre parole, per recuperare i requisiti richiesti, e quindi la possibilità di svolgere la funzione di RSPP/ASPP, è necessario che venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante (si veda il quesito 4), riferito al quinquennio precedente. Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al Modulo B consentendo così a RSPP e ASPP di recuperare la propria “operatività”.

  • 07.07.Dove frequentare i corsi
  • Presso quali enti posso frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento? RISPOSTA (Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 4; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
    Gli enti che possono erogare i corsi di formazione e i corsi di aggiornamento sono individuati dal legislatore:
    • Regioni e Province autonome, università, INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici, altri enti ed istituzioni;alcune Amministrazioni statali e pubbliche ed alcuni Istituti tecnici e professionali, limitatamente al proprio personale;Ordini e Collegi professionali;soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata.
    Si precisa quindi che l’Ordine degli Ingegneri di Brescia è un ente formatore riconosciuto che organizza corsi di formazione e di aggiornamento per RSPP/ASPP, anche per non iscritti all’Ordine.

  • 08.08.Formazione a distanza
  • Posso affidarmi a formazione a distanza, e-learning o altre modalità diverse dall’aula? RISPOSTA (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
    Per i moduli A, B e C, si devono preferire metodologie di insegnamento/apprendimento “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento, garantendo equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo, e favorendo metodologie basate sul problem solving applicate a simulazioni e problemi specifici. È, ad oggi, consentito il ricorso alla formazione a distanza (formazione e-learning che rispetti requisiti e specifiche indicate nell’Allegato II dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16) per il Modulo A e gli aggiornamenti del Modulo B. Con riferimento a questi ultimi, si suggerisce comunque di verificare in precedenza il numero di ore riconosciuto come credito.

  • 9.09.Datore di lavoro e RSPP
  • Nel caso sia anche Datore di Lavoro, vigono regole diverse per lo svolgimento diretto della funzione di RSPP? RISPOSTA (Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 34 co. 2 e 3; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21/12/11; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
    Ferme restando le condizioni indicate dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. art. 34 ed allegato II per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (DL SPP), in tale caso il DL SPP deve seguire un percorso di formazione, con verifica dell’apprendimento ed attestato di frequenza, comprendente:
    • Modulo 1: Normativo – giuridico;Modulo 2: Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza;Modulo 3: Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi;Modulo 4: Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori.
    La durata minima del percorso formativo è funzione del livello di rischio ed individuata in base alla classificazione ATECO delle attività economiche (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21/12/11). I livelli sono:
    • Basso: 16 ore;Medio: 32 ore;Alto: 48 ore.
    Sono esonerati dal seguire tale percorso coloro che sono in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP/ASPP per il proprio macrosettore ATECO o per classi di rischio superiori, coloro che entro e non oltre 6 mesi dal 11/01/12 avevano svolto la formazione prevista dal D.M. 16/01/97 e gli esonerati ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. art. 95. Nel caso di nuova attività, il DL SPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
    Inoltre, il DL SPP è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento, anche partecipando a convegni e seminari in misura non superiore al 50% del monte ore totale, con periodicità quinquennale (a decorrere dal 11/01/12 o, in caso di nuova attività, dalla conclusione del percorso formativo), da distribuire nell’arco temporale di riferimento.
    La durata complessiva minima degli aggiornamenti è funzione degli stessi livelli di rischio:
    • Basso: 6 ore;Medio: 10 ore;Alto: 14 ore.
    Per i Moduli 1 e 2 dei corsi di formazione e per i corsi di aggiornamento è consentito l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning.

  • 10.10.Aggiornamenti
  • I crediti CFP valgono anche come aggiornamento per RSPP/ASPP o viceversa? RISPOSTA Per poter valere come aggiornamento, ogni corso deve rilasciare un attestato di frequenza che ne espliciti la valenza come credito per l’aggiornamento di RSPP/ASPP (con indicazione del numero di ore riconosciute).
    Per quanto riguarda i corsi organizzati dall’Ordine, i soli corsi che hanno in intestazione la dizione relativa all’aggiornamento RSPP e ASPP valgono come tale aggiornamento: si suggerisce di chiedere preventivamente alla segreteria dell’ente formatore quali crediti e quante ore vengono riconosciuti.
    I corsi relativi all’aggiornamento RSPP e ASPP organizzati dall’Ordine valgono automaticamente come credito CFP.

  • 11.11.Aggiornamenti
  • I crediti ottenuti frequentando corsi attinenti alla sicurezza validi per altri obblighi (es. coordinatore per la progettazione e per coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; professionisti in materia di prevenzione incendi, D.M. 05/08/11; formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, D.I. 06/03/13) valgono automaticamente anche come aggiornamento per RSPP/ASPP? RISPOSTA (Riferimenti: Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
    Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro (ai sensi del D.I. 06/03/0/13) o per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è da ritenersi valida e viceversa.
    Non è invece da ritenersi valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze (ai sensi degli artt. 44, 45 e 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

  • 12.12.CFP
  • Come posso verificare il numero di crediti di cui sono in possesso? RISPOSTA La verifica e la gestione dei crediti formativi sono a cura del RSPP/ASPP. Si consiglia la predisposizione di un file che, in base alle scadenze previste dal quesito 4, tenga la cronistoria dei corsi di aggiornamenti effettuati.

  • 13.13.Autocertificazione crediti
  • Posso autocertificare una parte dei crediti richiesti, come avviene per i CFP? RISPOSTA No, tutti i crediti devono essere acquisiti e dimostrati mediante attestati di frequenza ai corsi o seminari specifici descritti nei precedenti quesiti, con indicazione del numero di ore riconosciuto come credito.
     

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