F.A.Q./ FORMAZIONE

Quesiti relativi alla formazione professionale continua

  • 01. C.F.P. per le aree formative Devo conseguire C.F.P. solo per le aree formative relative al mio settore di iscrizione all’Albo? RISPOSTA Gli iscritti possono conseguire C.F.P. in ogni area formativa di proprio interesse ed indipendentemente dal settore di iscrizione; non c’è alcuna limitazione o obbligo di sorta. 
  • 02.Aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri Cos’è il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri e quando è entrato in vigore? RISPOSTA IlRegolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013, disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento dellacompetenza professionale, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137 (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali).Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (d’ora in poi C.N.I.), con Circolare n. 302 del 13/12/2013, ha inviato ai Consigli degli Ordini provinciali leLinee di indirizzo per l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento professionale, approvate in data 13/12/2013, a seguito del parere espresso dall’Assemblea dei Presidenti del 23/11/2013. L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 01/01/2014. 
  • 03.Aggiornamento informale In cosa consiste l’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile (15 C.F.P./anno)? RISPOSTA Ai fini dell’ottenimento dei 15 C.F.P./anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno (salvo proroghe), dovranno trasmettere per via telematica all’Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal C.N.I., un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale concernente la propria attività (libera professione, dipendenza pubblica o privata). L’aggiornamento può essere di 0 o di 15 C.F.P., non sono previsti accreditamenti parziali.L’ingegnere che intenda usufruire di questa possibilità dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, le attività professionali svolte nel corso dell’anno (progettazione, direzione lavori, collaborazione alla progettazione, collaborazione alla direzione lavori, attività di consulenza per clienti pubblici o privati, attività di consulenza in atti giudiziari, altre attività). Dovrà inoltre dichiarare attraverso quali modalità abbia espletato tali attività di aggiornamento informale: tramite approfondimenti tecnici, aggiornamenti normativi, partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili, partecipazione, in Italia o all’estero, a corsi, seminari, convegni, o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale o a distanza (escludendo le attività già considerate per l’acquisizione di C.F.P. per l’apprendimento non formale), partecipazione a corsi o attività formative fornite dall’ente o azienda datore di lavoro, attività di tutoraggio in stage formativi, attività di ricerca tecnico scientifica, altre attività.La guida alla compilazione del modulo di autocertificazione presenta una serie di criteri orientativi per la quantificazione dei C.F.P. assegnabili per ciascuna delle attività sopra descritte.
    La compilazione del modulo di autocertificazione è una possibilità, non un obbligo. 
  • 04.C.F.P. iscrizione all’Albo Quanti C.F.P. vengono assegnati all’iscritto al momento dell’iscrizione all’Albo? RISPOSTA
    • In caso di trasferimento: il numero di C.F.P. accreditati presso l’Ordine di provenienza;
    • In caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 C.F.P.;
    • In caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 C.F.P.;
    • In caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 C.F.P.;
    • Agli ingegneri già iscritti all’Albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60C.F.P.. Per costoro sono inoltre riconosciute le attività formative svolte nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del Regolamento, ossia nel 2013, per un massimo di 60 C.F.P.. 
  • 05.C.F.P. relativi ad “Etica e deontologia” Chi deve conseguire i 5 C.F.P. relativi ad “Etica e deontologia”? RISPOSTA I 5 C.F.P. di cui all’art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a etica e deontologia professionale devono essere conseguiti esclusivamente dagli ingegneri neo-iscritti (che si sono iscritti all’Albo dal 1° gennaio 2014 in poi), e devono essere conseguiti entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. Per gli ingegneri non neo-iscritti non esiste l’obbligo bensì la facoltà di partecipare a tali corsi, accumulandone i relativi C.F.P.. 
  • 06.Computo complessivo dei miei C.F.P. Dove posso reperire le informazioni relative al computo complessivo dei miei C.F.P.? RISPOSTA E’ istituita presso il CNI un’Anagrafe Nazionale dei C.F.P., competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei C.F.P. conseguiti da questi ultimi. Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall’iscritto, dagli Ordini territoriali e dal C.N.I.. 
  • 07.Eventi formativi che danno diritto diritto a C.F.P.? Quali sono gli eventi formativi che possono dare diritto a C.F.P.? RISPOSTA Ogni evento formativo è valido ai fini dei C.F.P. solo se organizzato da Ordini degli Ingegneri o da Enti e società di formazione accreditate dal C.N.I., nella misura di 1 ora = 1 C.F.P..
    I C.F.P. assegnati a livello territoriale hanno validità sull’intero territorio nazionale (ad es. un ingegnere iscritto all’Albo di Brescia può assistere ad un evento organizzato dall’Ordine di Torino ed acquisire i relativi C.F.P.; sarà onere dell’Ordine di Torino comunicare tali C.F.P. all’Anagrafe Nazionale e non sarà necessario un ulteriore passaggio presso il proprio Ordine di appartenenza).Ai fini dell’acquisizione dei C.F.P. gli eventi devono essere frequentati nella loro interezza. Ai fini del conteggio dei C.F.P. la Segreteria non può conteggiare registrazione partecipanti, saluti iniziali e pause. Nel caso di eventi su più giornate deve essere garantita la presenza per almeno il 90% della durata complessiva. 
  • 08.Informazioni relative all’offerta formativa Dove posso reperire le informazioni relative all’offerta formativa che dia diritto a C.F.P. sul territorio nazionale? RISPOSTA E’ istituita presso il C.N.I. unabanca dati, consultabile on-line all’indirizzo www.formazionecni.it, di tutte le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, che permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità dell’offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di C.F.P..Gli ingegneri interessati in particolar modo all’offerta formativa proposta dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia potranno consultare il Portale della Formazione Professionale Continua “ISI Sviluppo Informatico”, reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it, nell’area “Formazione”. 
  • 9.Obbligo di aggiornamento della competenza professionale Chi è interessato dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale? RISPOSTA L’obbligo di aggiornamento professionale interessa il “professionista”, così come definito all’art. 1, comma 1, lett. b} del DPR 7/08/2012 n.137. 
  • 10.Possibilità di esonero obbligo aggiornamento Esiste qualche possibilità di esonero dall’obbligo di aggiornamento formativo? RISPOSTA Possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, su domanda da parte dell’iscritto, i seguenti casi:
    • maternità o paternità, per un anno;
    • servizio militare volontario e servizio civile;
    • grave malattia o infortunio;
    • altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
      Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare. 
  • 11.Requisiti relativi all’obbligo formativo Quali sono i requisiti relativi all’obbligo formativo ai fini dell’esercizio della professione? RISPOSTA Per esercitare la professione di ingegnere, l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 C.F.P. (Credito Formativo Professionale). I C.F.P. sono conseguiti: 
    • con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione;
    • con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell’iscritto. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di C.F.P. cumulabili è di 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 C.F.P. dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero C.F.P., non vengono attuate ulteriori detrazioni. 
  • 12.Sanzioni Quali sono le sanzioni per il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento? RISPOSTA Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina per le conseguenti azioni disciplinari. 

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